La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire le conseguenza per l’assicurato nel caso (molto frequente, ndr) di mancato pagamento del premio una volta scaduti i termini di polizza.
Con sentenza 17207/2017 i Giudici hanno precisato che se il rischio assicurato si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, la Compagnia di assicurazioni deve pagare il danno e deve farlo anche se il premio non venga poi successivamente versato.
Infatti, scrive la Corte, “la protrazione della garanzia per 15 giorni trova il proprio corrispettivo non nel premio successivo non pagato, ma in quello precedente”.
Viene pertanto confermato un orientamento giurisprudenziale secondo i dettati dell’art. 1901, secondo comma, Codice Civile, per i quali, da un lato c’è l’obbligo gravante sull’assicurato di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza, prorogabile sino a 15 giorni, con la precisazione che, a partire dal sedicesimo giorno, la garanzia assicurativa resta sospesa; dall’altro lato, c’è pur sempre l’obbligo gravante sull’assicuratore, di attendere il decorso del termine quindicinale prima di poter considerare l’assicurato in stato di mora e di potersi sentire esonerato dall’onere di pagare l’indennità derivante da un sinistro che si sia verificato nel periodo di mora successivo al quindicesimo giorno.
FONTE : SNACHANNEL.IT – 19 LUGLIO 2017