La copertura RC auto può essere soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a rivalsa.
In tali casi l’Impresa è obbligata comunque a risarcire un eventuale sinistro a terzi, per l’inopponibilità di eccezioni nella RCA obbligatoria, ma ha diritto di chiedere al contraente e/o all’assicurato la restituzione totale o parziale di quanto liquidato.
Le condizioni generali di polizza della maggioranza delle imprese assicuratrici escludono il trasporto non conforme alla carta di circolazione e/o alle disposizioni vigenti.
In molti prodotti auto – non in tutti – è possibile ottenere dall’Impresa, tramite un corrispettivo economico, la rinuncia alla rivalsa per il trasporto non conforme alla carta di circolazione e/o alle disposizioni vigenti.
Nel quesito posto si fa riferimento ad un autocarro per trasporto cose che, pertanto, fa riferimento all’art. 54 comma 1 lettera d) del codice della strada, che definisce gli autocarri veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.
Nel caso in esame, l’uso come normale mezzo di trasporto nella vita quotidiana o il trasporto di persone a fianco del conducente o nella doppia cabina è conforme alla carta di circolazione (5 persone) ma non alle disposizioni vigenti (codice della strada o altro).
E pertanto rientrerebbe nella eventuale esclusione e conseguente rivalsa.
L’art. 82 dello stesso codice della strada recita che chiunque adoperi veicoli per usi o destinazioni diverse da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
Per completezza di informazione, aggiungiamo che l’art. 35 della legge 248/2006 ed il Provvedimento 06.12.2006 dell’Agenzia delle Entrate hanno disposto che alcuni veicoli (in particolare i cd. fuoristrada) sono da considerare come autovetture al fine di contrastare gli abusi fiscali.
FONTE ASSINEWS 15/9/2017
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