RC auto: cosa copre e cosa non copre la tua polizza auto?

L’RC Auto (Responsabilità Civile Auto) è una copertura assicurativa ed è ormai nota a tutti la sua obbligatorietà per legge: qualunque veicolo che circoli su strada deve avere questa copertura per proteggersi in caso di incidenti ed eventuali danni a cose o persone, pena una sanzione amministrativa. 

Per comprendere appieno la polizza più adatta alle proprie esigenze è bene cercare di capire anche a quali rischi restiamo esposti, ovvero cosa è escluso dalle coperture. 

Cosa è assicurato? 

Una polizza RC Auto copre principalmente: 

Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;

– Danni causati a terzi dai trasportati, esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso;

– Danni fisici e materiali causati a terzi e provocati da incendio, esplosione e scoppio del veicolo posto in sosta su aree private.

– Danni causati a terzi avvenuti ad insaputa del proprietario non conducente, qualora l’effettivo conducente non sia abilitato alla guida, sia in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti oppure qualora il trasporto sia stato effettuato violando le indicazioni della carta di circolazione;

– Danni causati dalla circolazione dell’auto guidata illecitamente da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.

Cosa non è coperto? 

Tra gli elementi su cui non è prevista alcuna copertura invece troviamo:

Il conducente del veicolo responsabile del sinistro sia per danni alla persona che a cose;

Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing per i danni a cose;

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, sia del conducente che del proprietario del veicolo, così come dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing per danni a cose;

I parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico per i danni a cose;

– Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico agli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per danni a cose;

– Danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;

– Danni verificatisi nelle aree aeroportuali.

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