Responsabilità civile del condominio: chi rischia di più?

Come la maggior parte delle polizze di R.C., anche le polizze dei condomini recitano:

 “La società  (cioè la compagnia di assicurazioni) si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Pertanto presupposto per il risarcimento sono senza dubbio l’involontarietà del danno e l’accidentalità del fatto che lo abbia causato.

Uno degli aspetti in passato controversi è stato senza dubbio il “fatto accidentale”.

Il problema sembra essere risolto dal 2013, anno in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto che il requisito dell’accidentalità abbia in genere scarso rilievo nell’assicurazione della R.C.:

“L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

Tutto ciò significa che, in un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni da fatti accidentali, la giusta interpretazione è quella che assimila l’accidentalità semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”.

Bisogna fare attenzione al caso in cui un amministratore non adempia a quanto deciso in assemblea dalla maggioranza dei condomini, circa l’intervento che possa evitare l’accadimento di un sinistro.

Infatti l’ultimo comma dell’art. 1900 del codice civile prevede la comunione di interessi tra assicurato e assicuratore; per cui il primo comma dell’art. 1914 del codice civile dispone: “L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno” e il successivo articolo 1915 precisa che “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’ indennità”.

In questo ultimo caso la compagnia respingerà il risarcimento del danno e l’amministratore rischierà le rivalse da parte dei condomini.

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