Incidente e testimone: validità solo se identificato nel momento del sinistro

Grazie alle modifiche normative il testimone di un  sinistro ha valore solo se identificato sul luogo dell’incidente .

Con la Legge Concorrenza 124/2017 tra l’altro si è introdotta una importante modifica del codice della strada: l’articolo in questione riguarda le persone che assistono a un incidente, fondamentali per ottenere un risarcimento.

La novità introdotta obbliga all’identificazione del o dei testimoni nel momento in cui è avvenuto il sinistro. Questa regola vale per sinistri con soli danni a cose e deve risultare dalla denuncia sottoscritta da entrambi o anche da una sola parte. Oppure dalla prima azione messa in atto dal danneggiato verso la compagnia.

Esiste però un’eccezione: il contenuto dei verbali redatti dalle Autorità di polizia intervenute sul luogo del sinistro.

In questo caso, anche se le parti non indicano testimoni che risultano presenti e identificati dall’Autorità, la dichiarazione di questi soggetti assume valore di prova della responsabilità.

I nostri incaricati degli uffici sinistri sono sempre a disposizione per chiarimenti e indicazioni circa lo svolgimento della pratica di richiesta danni e redazione della denuncia.

Chiama il numero verde 800.820.820 oppure scrivi a sinistri@roveda.it.

 

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