Il 6 agosto è entrata in vigore la Legge 108/2022 che ha modificato in maniera definitiva il codice della strada. Vediamo cosa è cambiato.
Sono stati finalmente modificati alcuni articoli del Codice della Strada, in modo da rendere più unitaria la regolamentazione in materia di velocipedi elettrici. Ecco le novità:
Bici e monopattini elettrici: la classificazione
I velocipedi elettrici (biciclette e monopattini) sono stati inseriti nella categoria dei veicoli per assicurare loro un inquadramento giuridico più chiaro. Cosa significa? A livello pratico in realtà nulla, si tratta di una nuova classificazione che ha come unica funzione quella di distinguerli dai “pedoni”.
Quando la bici elettrica diventa “ciclomotore”?
Le biciclette a pedalata assistita sono considerate “velocipedi” se dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci) la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permette di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.
La nuova norma stabilisce che i velocipedi che non hanno una o più delle caratteristiche o prescrizioni sopra indicate sono considerati “ciclomotori”, e quindi devono essere muniti di assicurazione RCA, targa e libretto.
Le biciclette a pedalata assistita che vengono manomesse sono quindi equiparate ai ciclomotori, con conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino) e con la previsione di sanzioni specifiche per chi le modifica e chi le utilizza.
Fonti: arag.it