Incidente stradale: quando a risarcire è la nostra compagnia assicurativa e quando invece quella della controparte? Ecco le risposte ai dubbi più comuni.
Mauro ha appena avuto un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze: la macchina che lo seguiva l’ha tamponato causandogli un piccolo danno al paraurti della macchina. Chi lo risarcirà? La propria assicurazione RC o la compagnia della controparte?
Per rispondere facciamo un passo indietro: prima del 2007 vigeva la cosiddetta “procedura ordinaria”, che prevedeva in caso di sinistro tra veicoli il risarcimento del danno da parte della Compagnia del responsabile.
Da 2007, invece, con l’entrata in vigore della Legge Bersani, il risarcimento diretto è diventato obbligatorio per le compagnie italiane: significa che a seguito di un incidente stradale, chi ha subito un danno senza averne colpa deve rivolgersi alla compagnia di assicurazioni con cui ha stipulato la polizza RC. Devono però verificarsi necessariamente le seguenti condizioni:
- L’incidente è avvenuto tra 2 veicoli con targhe italiane (o della Repubblica di San Marino o dello Stato del Vaticano), su territorio italiano.
- L’Incidente ha comportato una collisione tra i due veicoli
- Entrambi i veicoli risultano identificati e assicurati con compagnie italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto (anche detta convenzione CARD)
- Il conducente non riporta lesioni gravi (danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%)
In caso non si verifichino tutte le condizioni di cui sopra, rimane valida la procedura di risarcimento ordinario, e sarà quindi necessario procedere con una richiesta di risarcimento formale alla compagnia della controparte.
Hai subito un sinistro? Ricordati di compilare il modulo CAI (se ne sei sprovvisto richiedicelo in agenzia) e contattaci al numero 800.820.820 e alla email sinistri@roveda.it
Fonte: repubblica.it