Reclami
Cos’è un Reclamo?
Ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 208 e successive integrazioni e modificazioni, il “Reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al Registro Unico Intermediari (“RUI”), relativa a un contratto o a un servizio assicurativo.
Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
A chi può essere rivolto il reclamo?
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente può inoltrare reclamo:
1. All’Impresa Assicuratrice, cui possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
Qui di seguito potrete trovare i link relativi alla sezione reclami della compagnie.
2. Agli intermediari iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs n. 209/2005 e agli intermediari iscritti nell’elenco annesso: ai suddetti intermediari possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.
L’impresa di assicurazione gestisce e risponde a tutti i reclami ad essa rivolti, compresi quelli inerenti i comportamenti dei propri agenti, inclusi quelli dei loro dipendenti e/o collaboratori.
Gli agenti trasmettono senza ritardo all’impresa i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante.
Le imprese garantiscono nella fase istruttoria il contraddittorio con l’agente interessato. Fatto salvo l’obbligo di trasmissione di cui al punto precedente, le imprese trasmettono il reclamo ricevuto all’intermediario invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso. L’intermediario è in ogni caso posto tra i destinatari delle comunicazioni dell’impresa al reclamante relative al reclamo stesso.
Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie di cui al punto precedente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, le imprese forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Nel riscontro al reclamo, le imprese preponenti danno conto della posizione assunta dall’agente interessato ovvero della sua mancata risposta.


