Le caratteristiche delle polizze RC degli avvocati sono state uniformate e, al più presto, tutti i legali devono “trasformare” il proprio contratto attenendosi a quanto indicato con Decreto del 22/9/2016.
Lo scorso 22/9 è stato emanato il decreto legislativo del Ministero della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/10) in cui sono stati fissati i requisiti minimi che la polizza di RC professionale dovrà prevedere per la copertura dell’attività svolta dagli Avvocati.
Sotto elencate le principali previsioni contenute nel decreto che trovate allegato in versione integrale:
- colpa grave dell’assicurato e copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi dai collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
- copertura di qualsiasi tipologia di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro.
- copertura della responsabilità civile per pregiudizi arrecati ai clienti ed ai terzi in genere.
- copertura dei danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
- in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, la polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per l’intero danno, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
La polizza dovrà inoltre prevedere:
- una retroattività illimitata.
- una postuma di dieci anni in caso di cessazione dell’attività dell’assicurato durante il periodo di polizza.
- l’esclusione del diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.
Queste nuove disposizioni avranno effetto dal prossimo 11/10/2017.
Qui sotto indichiamo il link relativo al decreto