L’attuale normativa per il trasporto di bambini su veicoli è regolamentata dall’art. 172 del codice della strada:
L’obbligo della cintura di sicurezza è obbligatorio per tutti dal conducente ai passeggeri. Nel caso di trasporto di bambini è necessario adottare alcune misure di sicurezza idonee, ossia seggiolini omologati o adattatori.
La norma relativa al trasporto di bambini in auto inoltre aggiunge:
I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
La normativa italiana sui seggiolini auto, quindi, stabilisce che i dispositivi di ritenuta sono perciò obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 1,50 m di altezza e devono essere scelti in base al peso del bambino.
COME EVITARE LE SANZIONI
Dall’estate 2017, invece, le nuove norme riguarderanno i seggiolini auto destinati ai bambini a partire dai 100 cm di altezza.
Sempre dalla prossima estate non sarà più permessa la vendita di seggiolini auto senza schienale, pertanto i booster o più conosciuti come “alzabimbo” dovranno essere dotati di schienale.
Inoltre, non sarà più obbligatorio il “sistema Isofix” per i bambini da 100 a 150 cm di altezza, in questo modo gli accompagnatori potranno scegliere le modalità di installazione che preferiscono.
Per coloro che viaggiano all’estero con i bambini è consigliabile prendere informazioni e conoscere le regole dei paesi visitati.