Specialmente in questo momento, riteniamo sia molto importante la polizza di Responsabilità Civile dipendenti e una capiente polizza di Tutela Legale a copertura delle spese legali per il legale rappresentante e l’RSPP.
Richiedi una consulenza contattandoci ai nostri recapiti:
Numero Verde: 800.820.820 (orario continuato 9:00-19:00)
Whatsapp: +39 370 317 2167 (orario continuato 9:00-19:00)
Email: info@roveda.it
I casi di rivalsa INAIL contro il datore di lavoro
Come confermato dall’INAIL, il contagio provocato da Covid-19 in occasione di lavoro viene ad essere considerato alla stregua di vero e proprio infortunio sul lavoro e, come tale, assoggettato alle norme che lo disciplinano.
L’INAIL può effettuare una azione di rivalsa contro il datore di lavoro solo nel caso in cui questi o un qualsiasi altro suo dipendente venga condannato per un reato perseguibile di ufficio in relazione all’infortunio patito dal lavoratore. In particolare:
• La perseguibilità di ufficio per reati riconducibili ad infortunio lavorativo si avrà SEMPRE in caso di morte del lavoratore.
• In caso di lesioni colpose, invece, l’INAIL ha la possibilità di agire in rivalsa contro il datore di lavoro qualora la malattia avesse una durata superiore a 40 giorni o avesse causato un’invalidità permanente, e SOLO nel caso in cui siano conseguenti a una accertata violazione delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
• In caso di lesioni dolose, l’azione di rivalsa contro il datore può essere effettuata qualora la malattia avesse una durata superiore a 20 giorni, anche in assenza di violazione delle norme antinfortunistiche suddette.