Finalmente si avvicina il momento tanto atteso: l’acquisto della casa. Ma come mettersi al riparo da spiacevoli imprevisti che possono incorrere anche molti anni dopo la compravendita? Vediamo come tutelarsi nel caso in cui la proprietà dell’immobile provenga da una donazione.
Stefano e Miriam sono vicini a coronare il loro sogno: finalmente la loro offerta è stata accettata e presto diventeranno proprietari di casa. Vengono però a sapere che l’attuale proprietà dell’immobile ha avuto origine da una donazione. Il rogito li metterà al riparo da brutte sorprese?
Purtroppo, la risposta è NO.
L’ordinamento italiano, infatti, in tema di donazioni, consente al singolo di disporre dei propri beni per il periodo successivo alla morte e ammette che egli in vita possa donare a chi vuole i suoi beni, purché non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti, tassativamente indicati dalla legge. Se questi diritti sono lesi, i “legittimari” (coniuge, figli ed eventuali ascendenti):
- Possono far valere i propri diritti ereditari nei confronti del donatario nei 10 anni successivi al decesso del donante;
- Se non riescono a soddisfare i loro diritti ereditari nei confronti del donatario, possono agire nei confronti del terzo acquirente fino a 20 anni dopo la donazione per ottenere alternativamente la restituzione del bene o il suo controvalore.
È evidente che questa situazione è molto rischiosa per Stefano e Miriam, in quanto:
- Non potendo verificare la presenza di legittimari, si trovano in una situazione di grande incertezza;
- La banca, verificando l’origine del bene donato, potrebbe essere meno incline a concedere il mutuo.
Come tutelarsi? DUAL Donation No Problem è la soluzione pensata proprio per situazioni come quella in cui si trova la nostra coppia: si tratta di un prodotto assicurativo che tutela il terzo acquirente (o l’istituto di credito) contro una possibile azione messa in atto da parte di uno degli aventi diritto sul bene in questione.
Come opera la polizza? A seguito di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato, l’assicurazione:
- Corrisponde ai legittimari il controvalore economico della loro quota legittima in alternativa alla restituzione del bene;
- in caso di restituzione del bene al legittimario, indennizza al beneficiario della polizza il valore economico del bene (rimborsandole eventuali spese di ristrutturazione sostenute e corrispondendo alla banca il credito residuo spettante).
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