L’RC Auto (Responsabilità Civile Auto) è una copertura assicurativa ed è ormai nota a tutti la sua obbligatorietà per legge: qualunque veicolo che circoli su strada deve avere questa copertura per proteggersi in caso di incidenti ed eventuali danni a cose o persone, pena una sanzione amministrativa.
Per comprendere appieno la polizza più adatta alle proprie esigenze è bene cercare di capire anche a quali rischi restiamo esposti, ovvero cosa è escluso dalle coperture.
Cosa è assicurato?
Una polizza RC Auto copre principalmente:
– Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
– Danni causati a terzi dai trasportati, esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso;
– Danni fisici e materiali causati a terzi e provocati da incendio, esplosione e scoppio del veicolo posto in sosta su aree private.
– Danni causati a terzi avvenuti ad insaputa del proprietario non conducente, qualora l’effettivo conducente non sia abilitato alla guida, sia in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti oppure qualora il trasporto sia stato effettuato violando le indicazioni della carta di circolazione;
– Danni causati dalla circolazione dell’auto guidata illecitamente da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.
Cosa non è coperto?
Tra gli elementi su cui non è prevista alcuna copertura invece troviamo:
– Il conducente del veicolo responsabile del sinistro sia per danni alla persona che a cose;
– Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing per i danni a cose;
– Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, sia del conducente che del proprietario del veicolo, così come dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing per danni a cose;
– I parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico per i danni a cose;
– Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico agli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per danni a cose;
– Danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
– Danni verificatisi nelle aree aeroportuali.
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