Balconi e facciate vanno messe in sicurezza anche in assenza dell’intervento dell’amministratore o di delibera dell’assemblea condominiale. E per tutelarsi è indispensabile una polizza di responsabilità civile, sia del condominio che dell’abitazione.
Carlo abita in un condominio che avrebbe bisogno di alcuni interventi di manutenzione; in particolare i balconi, tra cui quello di Carlo, sono a rischio di distacco di intonaco. L’assemblea condominiale non riesce però a raggiungere la maggioranza necessaria per deliberare l’inizio dei lavori di ripristino, e l’amministratore non interviene. In questo caso Carlo può ritenersi esentato da ogni responsabilità?
La risposta è no. La sicurezza ha la priorità.
Ha fatto luce a sul punto una recente sentenza della sezione prima penale della Corte di cassazione, la n. 31592, pubblicata lo scorso 7 giugno 2022:
Se l’amministratore non si attiva per effettuare i lavori necessari a mettere in sicurezza i beni, in quanto l’assemblea non riesce a deliberare o non vengono stanziati i fondi necessari, i condomini non sono autorizzati a rimanere in fiduciosa attesa, ma devono intervenire autonomamente per evitare danni a terzi. Oltre a una responsabilità civile pendente in capo al condominio o ai singoli condomini, a seconda che si tratti di un bene comune o di proprietà esclusiva, per questi ultimi vi può infatti anche essere una responsabilità penale.
Oltre alla manutenzione necessaria a mantenere in sicurezza l’edificio, per tutelarsi da eventi non prevedibili è fondamentale dotarsi di una polizza di condominiale e dell’abitazione privata che preveda un’adeguata copertura per eventuali danni che il fabbricato può causare a terzi.
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Fonti: assinews.it